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Come funziona la riduzione contributiva per le imprese edili

Ecco la riduzione contributiva a favore delle imprese edili nella misura dell’11,50%. L’INPS ha fornito le istruzioni operative

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Le istruzioni di Inps per consentire alle ditte edili di fuire della riduzione contributiva fino all'11,50%.

In seguito all’emanazione del decreto interministeriale del 13/12/ che ha disposto, anche per l’anno 2023, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili nella misura dell’11,50%, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la materiale fruizione del beneficio.

In particolare:

i datori di lavoro in possesso dei requisiti richiesti sono tenuti ad inviare all’INPS, entro il 15/5/2024, apposita istanza telematica, avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile sul sito inps.it ; in caso di esito positivo, la sede INPS attribuisce alla matricola aziendale il codice di autorizzazione “7N” per il periodo da gennaio 2024 ad aprile 2024;
i datori di lavoro autorizzati potranno fruire del beneficio avvalendosi delle denunce contributive UniEmens correnti, fino al mese di competenza aprile 2024 (utilizzando il codice causale L207); al contrario, le aziende cessate dovranno ricorrere alla procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/Vig).

La circolare del Direttore Generale Vincenzo Caridi. Il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 13 dicembre 2023 (Allegato n. 1), emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, trasmesso alla Corte dei Conti e pubblicato il 10 gennaio 2024 nella sezione “Pubblicità legale” del sito internet www.lavoro.gov.it, ha confermato per l’anno 2023, nella misura dell’11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni.
Con la presente circolare si riepiloga la normativa che regola la materia e si forniscono le indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva.
2. Caratteristiche della riduzione contributiva Per i periodi di paga da gennaio 2023 a dicembre 2023, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a
41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909.
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
In proposito, si ricorda che la base di calcolo della suddetta agevolazione deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all’articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; la base di calcolo deve essere altresì determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti.
Inoltre, l’agevolazione non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
3. Condizioni di accesso al beneficio L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni: il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di retribuzione imponibile;
i datori di lavoro non devono avere riportato condanne passate in giudicato per la
violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel
quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
Si ribadisce, inoltre, che relativamente all’anno 2023, la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad esempio, l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile, previsto dall’articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, o l’esonero per l’occupazione giovanile di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dall’articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n.
197). 
Conformemente a quanto già chiarito con la circolare n. 269 del 30 ottobre 1995,
l’agevolazione non spetta in presenza di contratti di solidarietà. In tali casi l’esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione di orario.
4. Modalità operative. Invio e gestione delle istanze e compilazione del flusso
Uniemens Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2023 dovranno essere inviate esclusivamente, in via telematica, avvalendosi del modulo “Rid-Edil” - disponibile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente sul sito internet dell’Istituto www.inps.it - nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.
Le domande presentate sono sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto circa la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la suddetta riduzione e sono definite entro il giorno successivo all’invio. In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, viene attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione “7N”, per il periodo da gennaio 2024 ad aprile 2024. L’esito sarà visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente.
In ogni caso lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio 2023 a dicembre 2023.
Nel caso in cui dovesse essere accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, le Strutture territorialmente competenti, oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’Autorità giudiziaria, devono procedere al recupero delle somme indebitamente fruite.
I datori di lavoro autorizzati alla fruizione possono esporre lo sgravio nel flusso Uniemens con le seguenti modalità.
Per il recupero degli arretrati relativi all’anno 2023 deve essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione deve inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla presente circolare (Allegato n. 2); la Struttura territorialmente competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuisce il codice di
autorizzazione “7N” all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.
I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro possono fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non sono valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero.
È, invece, valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso il datore di lavoro.
Il beneficio può essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza aprile 2024.
I datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva in oggetto, relativa all’anno 2023, fino al 15 maggio 2024. 

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