Decreto Sostegni Bis è legge: compensazioni per aumento prezzi
La legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale prevede un sostegno alle ditte impegnate nei cantieri delle opere pubbliche
Sono finalmente chiarite nero su bianco le regole della compensazione riconosciuta dal Governo alle ditte impegnate nella realizzazione delle opere pubbliche avviate nel primo semestre 2021. Associazioni di categoria dei costruttori chiedono l'allargamento del provvedimento anche al privato.
L’articolo 1-septies della legge che ha reso effettivo il decreto Sostegni Bis chiarisce i criteri di compensazione riconosciuti dal Governo per i costruttori impegnati in opere pubbliche alle prese con una aumento record dei prezzi delle materie prime registrato nel primo semestre 2021.
La disciplina introdotta ha carattere eccezionale, in quanto - in analogia a quanto già avvenuto nel 2008 - è destinata ad introdurre un regime di compensazione straordinario, applicabile unicamente ai lavori eseguiti e contabilizzati in un arco temporale circoscritto, relativo al primo semestre 2021.
La disciplina introdotta si applica esclusivamente ai contratti pubblici.
La compensazione introdotta dall’articolo 1-septies si applicherà ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione (cioè il 25 luglio 2021), con esclusivo riferimento ai lavori eseguiti e contabilizzati nel periodo 1 gennaio-30 giugno 2021.
Per tali contratti, infatti, il Ministero delle Infrastrutture dovrà rilevare, con uno specifico DM da adottarsi entro il prossimo 31 ottobre, le variazioni percentuali, in aumento e in diminuzione, dei prezzi dei principali materiali da costruzione verificatesi, appunto, nel primo semestre 2021.
Le compensazioni, sia in aumento che in diminuzione, si applicheranno anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 133 del Codice De Lise (d.lgs. 163/2006) e 106, comma 1, lettera a) del Codice 50/2016 e saranno determinate al netto di eventuali riconoscimenti revisionali già riconosciuti e liquidati all’impresa per il medesimo periodo.
Per quanto attiene alla quantificazione dei riconoscimenti revisionali, le compensazioni saranno determinate applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo di riferimento (1° gennaio – 30 giugno 2021) le variazioni percentuali rilevate dal Decreto rispetto ai prezzi vigenti al momento dell’offerta. Tali variazioni dovranno superare l’alea dell’8%, se riferite esclusivamente all’anno 2021, e del 10% complessivo se riferite a più anni, nel caso cioè di offerte anteriori al 2020.
Ai fini del riconoscimento della compensazione, gli appaltatori dovranno presentare alla stazione appaltante apposita istanza di compensazione, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del DM di rilevazione, atteso entro il prossimo 31 ottobre.
Per le variazioni in diminuzione, la procedura sarà avviata d’ufficio dalla stazione appaltante nel medesimo termine di cui sopra e sarà il RUP, una volta accertato il credito dell’amministrazione con proprio provvedimento, a procedere agli eventuali recuperi.