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Gli abusi edilizi comportano il respingimento del Superbonus, ma non tutti

Se c'è un piccolo abuso edilizio che risulta sanabile la pratica per la concessione del bonus non è compromessa

Fonte immagine: Pixabay
  • abuso edilizio

Piccole difformità nei prospetti degli edifici, che risultano sanabili, non causano il decadimento della pratica di accesso all’agevolazione.

Non tutti gli abusi edilizi, non tutte le difformità rispetto ai progetti autorizzati, causano il decadimento della pratica per l’accesso al Superbonus 110%.

Per poter usufruire dell’agevolazione contemplata nel Superbonus 110%, è necessario che l’edificio oggetto dell’intervento, sia esso abitazione singola o condominio, risulti in regola con le norme urbanistiche ed edilizie correnti. Ovvero gli edifici per i quali si richiede il bonus, non devono essere soggetti a sanzioni dovute ad abusi già notificati e neanche a difformità.

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Questo il quadro generale ma ci sono delle precisazioni da fare.

Gli interventi abusivi da cui scaturisce il decadimento del diritto al beneficio fiscale risultano solo quelli che comportano violazioni di altezza, di distacchi da altri fabbricati, di cubatura o di superficie coperta che eccedono, per singola unità immobiliare, il 2% delle misure regolarmente autorizzate.

Allo stesso modo producono in maniera decisiva il respingimento della pratica gli interventi che comportano il mancato rispetto delle destinazioni d'uso o degli allineamenti (le linee su cui devono sorgere, per obbligo, le nuove edificazioni) indicati nei piani urbanistici comunali.

Di contro, non costituiscono elemento inficiante per l'approvazione della pratica tutte quelle violazioni edilizie considerate minori e, in quanto tali, in molti casi sanabili mediante una pratica di sanatoria.

Si tratta di abusi relativi alla modifica dei prospetti degli edifici (come ad esempio la realizzazione di balconi aggettanti o di ulteriori aperture in facciata, oppure l'installazione di cancellate in corrispondenza delle finestrature, ecc.).

Tali violazioni, cioè, non comportano la perdita del diritto ad accedere a benefici fiscali e simili, pur rientrando nel campo degli interventi abusivi (eseguiti in mancanza di titolo abilitativo).

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